Lo stato giuridico previsto dalla Costituzione


Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge n. XLI del 1991 sul notariato (in seguito Kjtv.) „Il notaio svolge, nell’ambito delle sue attribuzioni di legge, un’attività ufficiale di applicazione del diritto correlata al servizio pubblico di amministrazione della giustizia”. Viste le norme relative e le decisioni rilevanti della Corte Costituzionale e della Kúria (Corte Suprema), nell’ordinamento giuridico ungherese l’attività professionale del notaio, sia la stesura degli atti pubblici che i procedimenti di volontaria giurisdizione, rappresenta un’attività professionale che esercita pubbliche funzioni.

a) La decisione n. 944/B/1994 della Corte Costituzionale ha designato la posizione del notariato nell’ordinamento giuridico ungherese stabilendo che „L’attività professionale del notaio fa parte del servizio pubblico di amministrazione della giustizia”. […] Il notariato fa parte dell’ordinamento dell’amministrazione della giustizia. […] Visto che il notariato fa parte del servizio dell’amministrazione della giustizia, […] di conseguenza la sua struttura si adegua all’organizzazione giuridica. […] „[La] peculiarità della professione notarile deriva dall’ordinamento della giurisdizione e della legislazione.”


b) Per quanto riguarda la caratteristica giurisdizionale dell’attività professionale del notariato nella sentenza 3/2004 PJE, emessa ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme civilistiche, la Corte Suprema ha dichiarato che:„Il notariato è quella parte della giustizia il cui obiettivo è di prevenire le eventuali controversie giuridiche, ovvero la prevenzione legale. […] Per quanto riguarda lo stato giuridico, il notaio è situato molto vicino al giudice (al procuratore). Le norme relative alla nomina del notaio (art. 17), all’incompatibilità di esso [art. 7 comma 1], al comportamento dovuto (art. 8), al divieto di trasferimento [art. 20 comma 1], all’età massima del servizio notarile [art. 22 lettera f)] del Kjtv. sono sostanzialmente simili a quelle del giudice. Alla ricusazione del notaio si deve applicare le norme relative alla ricusazione del giudice previste dal Codice di procedura civile. (art. 4) […] Il notaio, similmente al giudice, esercita le sue funzioni in modo indipendente, non può ricevere alcuna istruzione nell’ambito delle sue competenze, è soggetto unicamente alla legge [art. 2 comma 1]. Il notaio esercita le sue funzioni con pubblica fede, la sua figura gode di pubblica fiducia (art. 8). Il notaio è obbligato a essere equo e imparziale [art. 1 comma 1, art. 2 comma 2].” In questa decisione la Corte Suprema ha stabilito che i procedimenti notarili sono procedimenti di volontaria giurisdizione.

La Legge fondamentale (Costituzione) dell’Ungheria va in parte oltre quanto è sopra esplicato. Dall’art. 25 commi 2 e 7 si evince che la funzione primaria del giudice è la giurisdizione in materia penale e in materia civile. La Costituzione conferisce al legislatore un potere di istituire e disciplinare organismi, non appartenenti all’autorità giudiziaria attribuendo loro poteri di definizione di alcune cause civile.[1]

L’obiettivo dell’istituzione del notariato è di prevenire le controversie, che può realizzare come un’indipendente autorità di applicazione del diritto nell’ambito della sua attività ufficiale con il mezzo della pubblica fede. Il notariato si affianca ai tribunali in due modi, garantendo così la sicurezza dello scambio economico e l’efficienza dell’economia: da una parte esercita direttamente le funzioni non giudiziali (stesura degli atti, altri procedimenti non contenziosi per evitare i processi giudiziali), dall’altra parte esercita indirettamente tali competenze. Questa ultima funzione significa che il provvedimento notarile fa sorgere un titolo esecutivo e in alcuni casi le decisioni notarili hanno l’efficacia di res iudicata[2], oppure assicura un mezzo di prove forti che in misura significativa scoraggiano le parti dai procedimenti giudiziali.

La nomina del notaio e il percorso per diventare notaio

In Ungheria, derivando dalla condizione giuridica del notariato prevista dalla Costituzione, ovvero dalla sua attività ufficiale di applicazione del diritto correlata al servizio pubblico di amministrazione della giustizia, le funzioni notarili possono essere esercitate in seguito a un concorso e alla nomina del Ministro della Giustizia. Solo i cittadini ungheresi possono essere nominati notai. L’unico incarico che il notaio riceve dallo Stato è la delega per esercitare le sue funzioni giurisdizionali su istanza dei clienti. La competenza territoriale del notaio corrisponde alla competenza territoriale dei tribunali distrettuali. Il notaio non può esercitare le sue funzioni fuori delle sue competenze territoriali. Il notaio è tenuto a procedere su richiesta dei clienti e non può valutare dal punto di vista economico se la sua assistenza gli comporta guadagno. Il notaio deve rifiutare di prestare la sua assistenza qualora sia richiesta ai fini di un’operazione giuridica contraria alla legge o che mira ad aggirarla. Il numero delle sedi e le spese notarili sono stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia.

In Ungheria i notai devono essere laureati in giurisprudenza. Dopo la laurea lavorano presso uno studio notarile come candidati e dopo tre anni di pratica, superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, possono operare come notai sostituti. Il notaio sostituto svolge i suoi compiti autonomamente ma sotto la responsabilità patrimoniale e la vigilanza professionale del notaio. Dopo tre anni di pratica i notai sostituti possono sostituire il notaio autonomamente e sotto la propria responsabilità in caso di assenza o di malattia, nonché possono candidarsi alle sedi notarili vacanti.

L’indipendenza, l’imparzialità, l’inamovibilità del notaio

Lo stato giuridico del notaio si avvicina soprattutto a quello del giudice. Il notaio come autorità indipendente di applicazione del diritto è soggetto unicamente alla legge, non può ricevere alcuna istruzione nell’ambito delle sue competenze. Ogni provvedimento notarile può essere impugnato con un ricorso in appello, l’atto del notaio, salvo alcuni casi, è equiparato a quello del tribunale di primo grado. L’indipendenza istituzionale del notaio è rafforzata dal fatto che può essere trasferito in un’altra sede solo su sua richiesta. La sua indipendenza è garantita dalla cogente disposizione di legge secondo la quale oltre alle funzioni notarili il notaio può esercitare come attività retribuite soltanto le attività scientifiche, artistiche, letterarie, quelle di insegnamento, tecniche nonché attività sportive. Le attività retribuite devono essere denunciate alla presidenza del consiglio regionale.

Il notaio deve esercitare le sue funzioni in modo imparziale. Alla ricorrenza di ipotesi stabilite dalla legge oppure se ritiene di non poter procedere in modo imparziale può rifiutare la sua assistenza con una decisione formale che può essere impugnata con un ricorso in appello.



[1] Per dettagli si veda: Adél Köblös: I notai e la Legge fondamentale. In Magyar Jog, Anno 2014 n. 3, pp. 129–136

[2] Transazioni definitivamente approvate nell’ambito dei provvedimenti di successione e degli altri provvedimenti non contenziosi, ingiunzione di pagamento definitiva, decisione sullo scioglimento dell’unione civile.