Il procedimento d’ingiunzione di pagamento


Lo svolgimento del procedimento d’ingiunzione di pagamento è di competenza dei notai; è il mezzo celere e efficace di recupero dei crediti. Nel caso di crediti pecuniari esigibili di valore inferiore a HUF 1.000.000 (pari a EUR 3300) si può ricorrere soltanto al procedimento d’ingiunzione di pagamento ossia il creditore non può rivolgersi direttamente al tribunale. Per quanto riguarda i crediti tra di HUF 1.000.000 (pari a EUR 3300) e di HUF 400.000.000 (pari a EUR 1.310.000) il creditore può rivolgersi al tribunale oppure può scegliere il procedimento d’ingiunzione di pagamento.

Il procedimento d’ingiunzione di pagamento non è applicabile qualora:

– il debitore non abbia domicilio o residenza abituale in Ungheria,

– il credito derivi da un rapporto di lavoro e l’oggetto della causa sia l’istituzione, la modificazione o la cessazione del rapporto di lavoro oppure una conseguenza giuridica applicata per la violazione colpevole degli obblighi del lavoratore, oppure una conseguenza giuridica applicata per un’infrazione disciplinare commessa dal lavoratore,

– l’importo del credito supera HUF 400.000.000 (pari a EUR 1.310.000).

In questi casi il creditore deve rivolgersi direttamente al tribunale per far valere i suoi crediti per via giudiziaria.

Nel procedimento d’ingiunzione di pagamento il creditore presenta la domanda d’ingiunzione di pagamento in via telematica al Consiglio Notarile. Il Consiglio assegna la domanda al notaio adito in via telematica il quale è tenuto a provvedere entro 72 ore dall’assegnazione. L’ingiunzione di pagamento emessa viene notificata al debitore il quale ha 15 giorni per presentare la sua opposizione. In caso di opposizione il procedimento si trasforma in procedimento giudiziario ordinario e prosegue davanti al tribunale. In caso di mancata opposizione il creditore riceve un atto esecutivo, che ha lo stesso effetto di una sentenza del tribunale, entro tre settimane dalla presentazione della domanda, per un modesto contributo amministrativo. Considerato l’esperienza degli ultimi cinque anni si può dire che soltanto nel 6-7% per cento dei casi viene presentata opposizione dal debitore. Si tratta di un procedimento unico perché si svolge totalmente in via elettronica poiché in caso di mancato adempimento spontaneo il creditore può chiedere l’emissione del certificato esecutivo in via telematica che viene trasmesso dal notaio alla Camera degli Ufficiali Giudiziari in via telematica, dove viene assegnato in via telematica all’ufficiale giudiziario adito. Perciò il procedimento di esecuzione può essere iniziato entro sei settimane dalla presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento.

Le persone fisiche, i condomini, le S.a.s. e le S.n.c. non-profit che agiscono nel procedimento senza patrocinio legale possono presentare la domanda d’ingiunzione di pagamento in forma orale oppure in forma cartacea a qualsiasi notaio.

Si tratta di un procedimento a pagamento. Le spese di giudizio vanno versate dal creditore al momento della presentazione della domanda. Le spese ammontano al 3% della somma del credito calcolato senza contributi all’avvio del procedimento (base del contributo amministrativo) con il limite minimo di HUF 5000 oppure ogni volta di HUF 1000 a seconda del numero delle parti ma con il limite massimo di HUF 300 000).