Il procedimento di successione


Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. XXXVIII del 2010 (in seguito: Hetv.) il procedimento di successione è un procedimento non contenzioso nel quale i provvedimenti notarili hanno effetto equivalente a quello del tribunale di primo grado, ovvero le decisioni notarili hanno gli stessi effetti di quelle del tribunale. Le decisioni del notaio possono essere impugnate con un ricorso in appello presso il tribunale regionale.

L’obiettivo del procedimento di successione è di stabilire il trasferimento avvenuto nel patrimonio del defunto. Lo svolgimento del procedimento di successione è di competenza del notaio nella cui sede il defunto ha avuto il suo ultimo domicilio in Ungheria oppure la sua residenza abituale. In assenza di domicilio oppure di residenza abituale in Ungheria la competenza del notaio è determinata dal luogo della morte del defunto, in mancanza di tale luogo la competenza del notaio è determinata dal luogo in cui si trova il patrimonio dell’eredità. Infine, il Consiglio del Notariato Ungherese assegna il notaio competente su istanza della parte interessata alla successione. I requisiti sopraindicati sono in ordine diretto e reciprocamente esclusivo.

Nel procedimento di successione il notaio è tenuto ad aiutare le parti interessate alla successione in modo indipendente e imparziale e deve informarle sui loro diritti e sui loro doveri. Il procedimento del notaio viene anticipato dal procedimento dell’ufficio del sindaco competente. Dopo l’inventario compito dal segretario comunale il notaio istruisce l’udienza di successione. La data dell’udienza può essere fissata qualora la causa sia adatta ad esser trattata, ovvero tutti i dati necessari sono a disposizione del notaio. Dato che il notaio deve raccogliere i dati per posta dagli enti interessati l’istruzione dell’udienza può durare vari mesi.

Dopo l’istruzione dell’udienza il notaio può fissare la data di essa e convoca le parti interessate alla successione. Qualora la parte non si presenti all’udienza nonostante la citazione regolare né in persona né tramite il suo rappresentante, la sua mancata comparizione non ostacola né lo svolgimento dell’udienza, né il trasferimento dei beni dell’eredità neppure l’emanazione di quelle decisioni notarili con cui il notaio conclude il procedimento.

Durante l’udienza gli eredi possono trasferire l’intero patrimonio dell’eredità oppure una parte di essa a un altro erede o a un erede non direttamente interessato all’eredità oppure al creditore dell’eredità. In questo caso l’erede è interessato alla presentazione della parte acquirente oppure all’allegazione della dichiarazione di essa, in caso contrario il notaio deve ignorare il suo trasferimento. Nel corso dell’udienza il coniuge superstite oppure gli eredi del patrimonio possono richiedere il riscatto del diritto di usufrutto.

Le parti (quelle interessate alla successione) e i loro rappresentanti sono tenuti a esercitare i propri diritti in buona fede e sono obbligati ad adempire i propri doveri derivanti dalle norme del procedimento di successione. Le parti sono tenute a presentare le loro asserzioni e le loro dichiarazioni nel momento adeguato favorendo in tal modo l’accurato svolgimento del procedimento.

In base alle dichiarazioni e ai documenti presentati all’udienza il notaio stabilisce le fattispecie necessarie per il trasferimento dei beni dell’eredità, l’ordine della successione, e stabilisce le persone che potrebbero pretendere i beni dell’eredità e il loro titolo giuridico. Ai fini dell’individuazione delle fattispecie è necessario stabilire anche il rapporto di parentela e quello famigliare tra il defunto e le persone che si qualificano come eredi.

Dopo la chiusura dell’udienza il notaio pronuncia la decisione di successione che può essere impugnata con un ricorso in appello presso il tribunale regionale del luogo in cui ha la sede il notaio adito.

Le spese del procedimento di successione sono costituite dall’onorario e dell’indennità del notaio (le spese notarili) stabilite dalle norme sulle spese notarili. Tali spese sono a carico degli eredi in mancanza di essi vanno pagate da coloro che pretendono il patrimonio dell’eredità. Qualora l’anticipo oppure il pagamento delle spese vadano pagati congiuntamente, tale obbligazione è solidalmente a carico degli eredi.

Si deve evidenziare che in Ungheria il notaio non si limita alla partecipazione nel procedimento di successione, non soltanto predispone o integra il procedimento, ma lo conduce dal principio fino al termine. Per l’individuazione delle fattispecie su cui basare le decisioni da prendere nel procedimento egli ha un potere discrezionale e decisionale, anzi, ai sensi delle disposizioni generali della legge n. III del 1952 sul procedimento civile in certe fasi del procedimento il notaio può svolgere un procedimento probatorio. [p.es: ai sensi dell’art. 97 comma 2 della legge sul procedimento di successione /Hetv./]. La transazione approvata del notaio ha gli stessi effetti di quelle del tribunale (res iudicata).