Procedimenti di custodia


Per la propria condizione giuridica il notaio assiste ai procedimenti di custodia quale persona di fiducia. Esercita i suoi compiti nell’ambito dei procedimenti non contenziosi su richiesta delle parti. I procedimenti di custodia sono divisi in tre gruppi principali.

1) Deposito degli atti e dei testamenti

L’obiettivo del deposito degli atti è di facilitare un’eventuale ulteriore prova e di garantire diritti e priorità. Il notaio redige un verbale della consegna dell’atto. Il notaio deve accertarsi del fatto che il contenuto del documento corrisponda a quello indicato dal depositante, perciò non è possibile accettare busta chiusa in deposito. Il deposito dell’atto potrebbe essere rilevante in un ulteriore procedimento probatorio, p.es: in caso di controversia l’autore può provare che l’opera protetta dal diritto di autore è stata scritta da lui stesso, cioè la priorità spetta a lui. Il notaio può rilasciare l’atto soltanto al depositante oppure a una terza persona da lui nominata se queste persone dimostrano e provano la loro identità. Il depositante deve indicare la data del rilascio dell’atto, ovvero la custodia non può essere definitiva. Le medesime norme riguardano la custodia della cambiale o dei supporti di archiviazione.

Per assicurare la riservatezza della conservazione del testamento o per far valere le disposizioni testamentarie il testatore deve consegnare il testamento personalmente al notaio. Il testatore può depositare il testamento in busta aperta oppure sigillata. In quest’ultimo caso il cliente consegna una busta chiusa al notaio dichiarando che è il suo testamento ma il notaio non può sincerarsene. Il Codice Civile prevede che il testamento allografo deve essere firmato soltanto dal testatore e le firme dei due testimoni non sono necessarie. Al momento della ricezione il notaio redige un verbale che viene aggiunto al testamento. Il notaio depositario restituisce il testamento soltanto al testatore, e in caso di morte di esso lo notifica al notaio che svolge il procedimento di successione.

2) Conservazione fiduciaria (denaro e titoli)

Il notaio può ricevere in deposito fiduciario denaro, valori e titoli relativi al negozio giuridico redatto nell’atto pubblico per adempiere al pagamento o per consegnarlo all’altra parte contraente o a una terza persona.

3) Deposito in garanzia

Il Codice Civile prevede l’istituto del deposito in garanzia presso il notaio in alternativa al deposito giudiziale se le condizioni dell’adempimento in via giudiziale sono soddisfatte. (C.C. 6:56. §).

Se almeno una delle quattro condizioni alternative previste dall’art 6:53 comma 1 del Codice Civile è presente, il deposito in garanzia notarile o il deposito giudiziale possono essere utilizzati dalle parti per adempiere un’obbligazione pecuniaria:

Il debitore può adempiere la sua obbligazione pagandola in denaro o prestando garanzie, titoli o altri documenti tramite deposito giudiziale o deposito notarile se:

a) l’identità del creditore è incerta e il debitore non è in grado, da solo, di accertare l’identità di esso senza margine di errore;

b) il creditore è irreperibile nel luogo di adempimento dell’obbligazione;

c) il creditore rifiuta di accettare l’offerta di prestazione da parte del debitore; oppure

d) in caso di pluralità di creditori non è permesso al debitore di adempiere a uno di essi.

La competenza del notaio è determinata dal luogo:

a) del domicilio o della residenza, o della sede legale o della succursale del beneficiario,

b) dove è sorta l’obbligazione oggetto di deposito fiduciario, oppure

c) dell’adempimento.

La domanda di deposito di denaro in garanzia deve essere presentata personalmente dal depositante o da un suo rappresentante personalmente presso l’ufficio del notaio competente. La somma di denaro oggetto di deposito in garanzia deve essere specificatamente indicata in Fiorini (HUF). Successivamente detta somma, aumentata delle spese e dei diritti, deve essere pagata mediante trasferimento sul contro corrente di garanzia intestata al Consiglio Nazionale.

Il notaio non emette alcuna decisione in merito all’accettazione della somma di denaro in deposito, ma inserisce una clausola nella domanda in forza della quale “Il notaio ha accettato il deposito a garanzia “.

Il depositante può rivendicare il deposito sino a quando il notaio notifica al beneficiario l’avvenuto deposito a garanzia.

Nel caso in cui, all’atto del deposito la persona del beneficiario è nota al notaio, entro 15 giorni successivi dalla ricezione del deposito il notaio le notifica l’ordinanza da lui stesso emessa riguardo al deposito e alla possibilità di presentare una domanda di pagamento. Tuttavia, se la persona del beneficiario non è nota al notaio all’atto dell’accettazione del deposito, la suddetta ordinanza è notificata al beneficiario nei 15 giorni successivi al giorno in cui l’identità del beneficiario medesimo è stata accertata. Nel caso in cui il beneficiario dimostri adeguatamente la sua qualifica presentandosi personalmente o tramite rappresentante, se non fosse stato avvisato precedentemente il notaio gli comunica il deposito effettuato, la possibilità di richiedere il pagamento e di ciò redige un verbale.

Il notaio che ha accettato il deposito sarà altresì responsabile per l’emissione di un’ordinanza relativa al pagamento dei fondi in deposito. Il pagamento dei fondi può aver luogo in seguito a domanda, a richiesta ufficiale oppure d’ufficio; il pagamento è ordinato d’ufficio nel caso in cui il periodo di conservazione indicato dalla domanda di deposito sia trascorso. La richiesta di pagamento deve essere presentata personalmente dal beneficiario o tramite il suo rappresentante, negli uffici del notaio competente, sull’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese, debitamente compilato e firmato.

Nel caso in cui rimangano fondi in avanzo nel conto corrente in garanzia dopo il pagamento, la rimanenza sarà ritrasferita al depositante a cura del Consiglio se ciò è ordinato dall’avente diritto.