L’autorizzazione del procedimento di esecuzione


In Ungheria il 70% dei procedimenti di esecuzione forzata viene ordinato dai notai. Tali procedimenti si suddividono in due gruppi principali: da una parte il notaio appone la formula esecutiva sugli atti notarili e sugli atti notarili di contratti costitutivi di ipoteca. All’altro gruppo appartengono le decisioni notarili condannatorie, le transazioni approvate dal notaio, la nota spese emessa dal notaio per lo svolgimento del procedimento non contenzioso, inoltre nel caso di un’ingiunzione di pagamento definitiva oppure di un’ingiunzione di pagamento europea definitiva l’emissione del certificato di esecuzione.

Il notaio appone la formula esecutiva sull’atto notarile qualora esso contenga (1) l’impegno avente ad oggetto la prestazione e la controprestazione o l’impegno unilaterale (2) il nome del creditore e quello del debitore, (3) l’oggetto, il quantitativo (importo) e il titolo giuridico dell’obbligazione, (4) le modalità e il termine di adempimento, nonché (5) qualora il credito previsto nell’atto notarile possa essere oggetto di esecuzione forzata e qualora sia decorso il termine per l’adempimento del credito. Se l’obbligazione è stata subordinata all’adempimento di una condizione o al decorso di un termine la sua esecutorietà richiede altresì che l’adempimento della condizione o il decorso del termine siano precisati nell’atto pubblico. Il notaio appone la formula esecutiva sull’atto pubblico di un contratto costitutivo di ipoteca qualora sia già decorso il termine di esecuzione della prestazione.

Il notaio emette il certificato di esecuzione qualora la decisione esecutiva (1) contenga un’obbligazione (un’ingiunzione), (2) sia definitiva ovvero provvisoriamente esecutiva, (3) sia decorso il termine per l’adempimento. Il titolo esecutivo basato sulla transazione approvata dal notaio può essere emesso anche se la decisione notarile è stata impugnata con un ricorso in appello.