La designazione dell’esperto forense e la prova preliminare


Tali procedimenti permettono che, sulla base di relazioni di esperti o di procedure probatorie soggette a decisioni giurisdizionali equivalenti a tutti gli effetti a un regolamento di giudizio ordinario, le parti raggiungano un risultato senza ricorrere a un’azione legale, in questo modo aiutando le corti di giustizia a ridurre il numero di procedimenti che sovraccaricano il sistema giudiziario.

La designazione dell’esperto forense

Ai sensi della legge n. XLV del 2008 sui procedimenti notarili non contenziosi la designazione di un esperto forense potrebbe essere richiesta dal notaio se una speciale consulenza tecnica è richiesta e se si devono accertare fatti o altre circostanze di primaria importanza per il richiedente e se non è pendente un procedimento giudiziario relativo a tali fatti e circostanze. A differenza del procedimento preliminare, nella designazione dell’esperto forense non è necessario indicare la parte avversa.

La designazione dell’esperto forense può essere richiesta presentando una domanda che deve contenere quanto segue:

  • il nome, il domicilio (la sede legale) del richiedente,
  • un’espressa richiesta di svolgimento del procedimento,
  • le ragioni della domanda e una concisa esposizione dei fatti,
  • il soggetto e il luogo dell’esame dell’esperto forense,
  • le domande riguardo alle quali l’esperto è richiesto di presentare una relazione,
  • l’indicazione del notaio competente e gli elementi per accertare la competenza del notaio adito.

Il notaio può scegliere un esperto forense dal registro degli esperti, una società o un ente autorizzati a dare consulenze tecniche, un ente oppure un istituzione governativa previsti dalla legge. In via eccezionale in assenza di detti soggetti sopraindicati possono essere designati altri esperti. L’esperto deve presentare la relazione tecnica entro 30 giorni dalla ricezione della sua designazione. Tale termine può essere prorogato dal notaio per un massimo di 30 giorni per un’unica volta su richiesta dell’esperto presentata entro il termine originario. La relazione dell’esperto può costituire la base di un accordo tra le parti, ma in caso di un successivo procedimento giudiziario potrebbe essere utilizzata come prova.

La prova preliminare

Ai sensi della legge n. XLV del 2008 sui procedimenti notarili non contenziosi per far valere i diritti delle parti in modo veloce e semplice e per registrare le prove il notaio può svolgere la prova preliminare.

Nell’ambito di tale procedimento, per risolvere la controversia, prima di iniziare un processo giudiziario le parti possono ottenere prove che, abbreviando i tempi del procedimento giudiziale, potrebbero essere utilizzate direttamente davanti al tribunale nel caso di un processo giudiziario successivo oppure potrebbero promuovere un accordo stragiudiziale.

La prova preliminare ha luogo nel caso in cui:

· è probabile che un ulteriore procedimento probatorio sia inefficace oppure possa essere svolto con particolari difficoltà,

  • è probabile che la prova preliminare favorisca la decisione della controversia,
  • la parte è tenuta a prestare garanzie commerciali per i vizi dei prodotti,
  • lo svolgimento della prova preliminare è consentito da una norma speciale,
  • il richiedente ha un interesse legittimo a ottenere le prove, o all’accertamento dei fatti oppure delle condizioni particolarmente significativi.

A differenza del procedimento della designazione di un esperto forense, nella prova preliminare è necessario indicare la parte avversa.

Qualora in tale causa un procedimento civile oppure un procedimento penale sia già in corso la prova preliminare non può essere svolta.

Su istanza della parte il notaio può designare un esperto forense qualora sia necessario per l’efficace svolgimento della prova preliminare.

La prova preliminare può essere richiesta presentando una domanda al notaio competente. Il notaio è tenuto ad ascoltare le parti e a redigere un verbale delle loro dichiarazioni.