I Registri


1) Il registro delle garanzie del credito - Il Registro Nazionale dei Pegni e il Registro dei Pegni sugli Autoveicoli

Il registro delle garanzie del credito contiene le dichiarazioni relative al pegno, al factoring, alla locazione finanziaria e alla compravendita con riserva di proprietà. Il sistema informatico che contiene tali dichiarazioni viene gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese. Le dichiarazioni devono essere fatte soltanto dagli utenti registrati perciò sia il creditore che il debitore ci devono essere registrati.

Ci si può registrare in tre modi:

– in modalità online, nel sistema elettronico con la firma elettronica,

– in modalità online, nel sistema elettronico senza la firma elettronica,

– davanti al notaio se il richiedente possiede una firma elettronica.

Per validare la registrazione il richiedente deve dichiarare davanti al notaio che i dati forniti nella domanda sono veritieri e autentici. Tale dichiarazione deve essere fatta entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di registrazione.

Qualora la parte richiede la registrazione in qualità di rappresentante di una persona o di un’organizzazione deve certificare il suo potere di rappresentanza con un atto pubblico oppure con un atto privato avente efficacia probatoria. La dichiarazione di conformità può essere fatta davanti a un qualsiasi notaio.

L’utente registrato può fare la dichiarazione nei seguenti modi, a sua scelta:

a) qualora l’utente registrato possegga una firma elettronica qualificata può fare la dichiarazione nel sistema informatico adatto compilando il formulario relativo e inoltrandolo al sistema informatico delle garanzie del credito;

b) davanti a un qualsiasi notaio;

c) su richiesta delle parti la dichiarazione può essere registrata dal notaio che ha redatto l’atto pubblico di pegno, di compravendita con riserva di proprietà, di contratto di factoring, oppure di contratto di leasing finanziario;

d) nell’ambito del relativo mandato la dichiarazione può essere registrata dall’avvocato che ha controfirmato il contratto di pegno, la compravendita con riserva di proprietà, il contratto di factoring, oppure il contratto di locazione finanziaria;

e) la persona fisica che non ha rappresentante, per rendere la dichiarazione può conferire procura a un avvocato registrato.

Il registro può essere visitato gratuitamente da chiunque tramite il sito del sistema delle garanzie del credito (https://hbny.mokk.hu). Si possono effettuare ricerche nel registro secondo il nome del creditore, il numero del registro, nonché il numero di telaio del veicolo registrato, e dal 15 marzo 2015 secondo i cinque dati identificativi dei beni registrati.

Il Registro Nazionale dei Pegni e il Registro dei Pegni sugli Autoveicoli

Il 15 marzo 2014 è entrato in vigore il nuovo Codice Civile in Ungheria il quale ha introdotto il registro delle garanzie del credito descritto al punto 2.6. I registri stabiliti dalle norme del vecchio Codice Civile non sono cessati, anzi le loro modificazioni devono essere registrate. Il Registro Nazionale dei Pegni (per quanto riguarda l’ipoteca sugli immobili e il pegno sui beni mobili) e il Registro dei Pegni sugli Autoveicoli possono essere visionati gratuitamente da chiunque tramite il sito del sistema delle garanzie del credito.

2) Il Registro Nazionale delle Convenzioni matrimoniali e delle Convenzioni tra partner

In Ungheria quei coniugi che non stipulano una convenzione matrimoniale prima del matrimonio sono sottoposti al regime della comunione dei beni, ovvero, salvo alcune eccezioni, acquistano beni e assumono obblighi in forma congiunta e in quote uguali. Per quanto riguarda i conviventi, tra loro non sussiste un simile presupposto patrimoniale, acquistano la comunione dei beni in proporzione ai loro contributi all’acquisto della proprietà. I conviventi possono essere persone, sia eterosessuali che quelle omosessuali che convivono senza vincoli formali. Con il termine dell’unione civile si intende una convivenza simile al matrimonio delle persone dello stesso sesso.

Nella convenzione matrimoniale oppure nella convenzione tra partner i coniugi oppure i conviventi possono disciplinare le loro relazioni patrimoniali secondo la loro volontà, ovvero possono stipulare diverse tipologie di regime patrimoniale. I coniugi oppure i futuri coniugi possono scegliere tra la comunione dei beni differita e la separazione dei beni. In mancanza di convenzione matrimoniale oppure di convenzione tra partner si devono applicare le regole del regime patrimoniale.

L’obiettivo della registrazione delle convenzione è di agevolare la prova dell’esistenza di esse poiché, salva dimostrazione del contrario, il registro attesta con valore di autenticità l’esistenza della convenzione così che un terzo non possa affermare di non essere a conoscenza dell’esistenza della convenzione. Il sistema informatico del registro viene gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese.

La convenzione matrimoniale oppure la convenzione tra partner è valida se stipulata per atto pubblico, in tal caso deve essere redatta da un notaio, oppure mediante scrittura privata, ma in tal caso deve essere controfirmata da un avvocato; inoltre è considerata efficace nei confronti di terzi se è stata registrata nel Registro Nazionale delle Convenzioni matrimoniali e delle Convenzioni tra partner o se i coniugi (partner registrati, conviventi) sono in grado di dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza della convenzione e del suo contenuto. Perciò la convenzione deve essere considerata valida nonostante la sua mancata registrazione che è rilevante per l’efficacia di essa.

La domanda di registrazione della convenzione, della modifica, della cancellazione o della cessazione di essa devono essere presentate congiuntamente e personalmente dalle parti. Alla domanda deve essere allegata la convenzione oppure l’atto redatto sulla modifica, sulla cancellazione o sulla cessazione di essa. La competenza del notaio è stabilita dal domicilio o dalla residenza dei coniugi o dei conviventi qualsiasi. I notai che hanno la sede a Budapest sono competenti in tutto il territorio della capitale.

Sia la registrazione che l’interrogazione sono a pagamento.

Si deve chiedere informazioni sull’esistenza e anche sul contenuto della convenzione.

· Informazioni sull’esistenza della convenzione

Chiunque abbia un interesse legittimo ha il diritto di chiedere informazioni sull’esistenza della convenzione e di prendere nota delle relative informazioni per i propri scopi se il richiedente stesso ha dimostrato di avere un interesse legittimo. Il notaio può dare informazioni concernenti l’esistenza della convenzione se il richiedente fornisce il nome, il cognome (e il cognome da nubile) e la data e il luogo di nascita, nonché il nome e il cognome da nubile della madre di una delle parti contraenti. Per dimostrare l’interesse legittimo il richiedente deve indicare il negozio giuridico oppure gli altri motivi su cui si basa la legittimità della sua richiesta.

· Informazioni sul contenuto della convenzione

Le informazioni sul contenuto della convenzione possono essere fornite unicamente se una delle parti contraenti ha rilasciato un’autorizzazione scritta. Tale richiesta può essere fatta esclusivamente a quel notaio che ha registrato l’esistenza della convenzione. Qualora la convenzione sia stata redatta dallo stesso notaio, egli ne rilascia una copia autentica. Se la convenzione è stata redatta da un altro notaio oppure stipulata con scrittura privata controfirmata da un avvocato il notaio ne rilascia un certificato autentico al richiedente.

Su istanza della persona registrata il notaio rilascia un’attestazione per certificare i suoi dati registrati mentre su istanza di persona non registrata per certificare che non c’è stato registrato.

3) Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi

Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi attesta l’esistenza della convivenza delle parti la dichiarazione delle quali è stata registrata nel registro. Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi viene gestito, sulla base dell’autorizzazione della legge, dal Consiglio Nazionale del Notariato e viene tenuto dai notai.

In virtù del registro lo Stato può garantire ai conviventi di poter rendere dichiarazioni circa l’esistenza della loro convivenza davanti al notaio la quale dichiarazione, salva dimostrazione contraria, attesta con valore di autenticità l’esistenza della convenzione.

Il procedimento della registrazione inizia con la congiunta istanza dei conviventi maggiorenni i quali devono rendere dichiarazione personalmente. La competenza del notaio viene stabilita sulla base del domicilio o della residenza di uno qualsiasi dei conviventi.

Le parti richiedenti devono dichiarare davanti al notaio che la loro convivenza è conforme alle norme del Codice Civile.

La dichiarazione resa viene registrata nella banca dati gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese e costituisce una presunzione non assoluta. L’ordinanza notarile sulla registrazione ha la stessa efficacia di quella definitiva pronunciata dal tribunale. In tale procedimento le prove non hanno luogo.

Il registro attesta l’esistenza della convivenza soltanto dalla data della registrazione, le dichiarazioni con effetto retroattivo non sono ammesse. Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi contiene i dati registrati per 100 anni dalla registrazione degli stessi.

Qualora la convivenza si sciolga, una delle parti deve dichiarare il fatto davanti al notaio e deve chiedere la registrazione della sua dichiarazione sullo scioglimento della convivenza.

Su richiesta della persona registrata il notaio rilascia un’attestazione per certificare i suoi dati registrati e su richiesta della persona non registrata il notaio attesta che il richiedente non è stato registrato nel registro delle convivenze.

4) Lo scioglimento dell’unione civile

L’unione civile è istituita sulla base della dichiarazione di due persone maggiorenni dello stesso sesso comparse congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile con la quale esprimono personalmente la loro volontà relativa all’istituzione dell’unione civile. L’unione civile può essere istituita solo tra persone dello stesso sesso e al rapporto si devono applicare le conseguenze giuridiche previste per il matrimonio. In caso di crisi del rapporto le parti possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile al notaio competente qualora abbiano preso accordi sia riguardo allo scioglimento che alla distribuzione dei beni. La transazione approvata dal notaio ha l’efficacia equivalente allo scioglimento pronunciato dal tribunale.

5) Il procedimento di annullamento dei titoli e degli atti smarriti

Il notaio ha competenza di assistere alla sostituzione dei titoli o degli atti smarriti, rubati oppure distrutti (p.es: libretti di risparmio, cambiali, assegni).

Per la sostituzione è necessario dichiarare l’annullamento del titolo oppure dell’atto che deve essere richiesto al notaio presentandogli apposita domanda. Con un titolo oppure con un atto annullato dal notaio non è può possibile esercitare più i diritti oppure valorizzare i crediti compresi in essi. I titoli oppure gli atti possono essere rinnovati successivamente l’annullamento.

Il notaio rilascia un avviso che contiene i dati della domanda. Tale avviso deve essere pubblicato per un periodo di 6 mesi, in caso di annullamento di cambiale o di assegno per un periodo di 1 mese, e in caso di atti annullati questo termine può essere limitato a 1 mese.

La pubblicazione del avviso viene effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese tramite un pubblico registro elettronico che è raggiungibile gratuitamente e continuamente sul suo sito Internet.

La ragione della pubblicazione dell’avviso è quello di permettere che durante il periodo stabilito il titolare del titolo o dell’atto possa presentare detto atto o titolo al notaio adito oppure possa dare informazioni sulla reperibilità di essi. In questo caso il notaio archivia il procedimento. In mancanza di presentazione o di annuncio il notaio dichiara l’annullamento del titolo oppure dell’atto. Sulla base dell’ordinanza del notaio l’emittente emana un nuovo titolo oppure un nuovo atto e lo mette a disposizione del titolare.