INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA


Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in seguito: Rip.) è applicabile negli Stati membri dell’Unione europea eccetto la Danimarca. Il Rip. si applica esclusivamente nelle controversie transfrontaliere. Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (in Ungheria del notaio) [art. 3 del Rip.].

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è uno strumento alternativo per il ricorrente per far valere i suoi crediti ma il ricorrente rimane comunque libero di avvalersi anche delle procedure previste dal diritto nazionale e per quanto riguarda le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento si applica il diritto nazionale. In Ungheria lo svolgimento del procedimento è di competenza dei notai perciò per organo giurisdizionale si intende in seguito anche il notaio. Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si svolge in forma cartacea. Le domande possono essere presentate unicamente su supporto cartaceo soltanto al notaio che rilascia gli atti in forma cartacea e li notifica in tal modo alle parti. La domanda può essere presentata a qualsiasi notaio.

L’ambito di applicazione materiale del Rip. concerne i crediti pecuniari esigibili [art. 4 del Rip.] Sono esclusi però dal campo di applicazione del regolamento le richieste di risarcimenti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, le richieste basate sui rapporti patrimoniali fra i coniugi e quelle basate sui rapporti giuridici successori nonché, salvo alcune eccezioni, i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali [art. 2 del Rip.].

Il ricorrente ungherese (compreso quello che ha domicilio o residenza abituale in Ungheria) oppure quello di un Paese terzo può avviare soltanto il procedimento d’ingiunzione di pagamento ungherese contro il convenuto ungherese.

Il ricorrente dell’Unione europea (compreso quello che ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea /salvo in Ungheria e in Danimarca/) può avviare sia il procedimento d’ingiunzione di pagamento ungherese che quello europeo contro il convenuto ungherese.

Il ricorrente ungherese e quello dell’Unione europea, quello di un Paese terzo contro il convenuto dell’Unione europea nonché il ricorrente dell’Unione europea contro il convenuto di un Paese terzo possono tuttavia avviare soltanto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – ovviamente nel pieno rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale.

Se l’esame formale della domanda non si conclude con il rigetto, il notaio emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'allegato del Rip. L'ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo della domanda. Il notaio notifica al convenuto anche il modulo standard F riprodotto nell’allegato VI del Rip. con cui il convenuto può presentare la sua opposizione all'ingiunzione di pagamento europea. Se il convenuto presenta opposizione, il procedimento si trasforma in un procedimento civile ordinario – nel caso di un’ingiunzione di pagamento europea emessa da un notaio ungherese davanti il tribunale ungherese competente. Se il convenuto non presenta opposizione, l’ingiunzione di pagamento europea diventa definitiva e esecutiva e tale viene dichiarata dal notaio utilizzando il modulo standard G.

Sulla base dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva l’autorizzazione del procedimento di esecuzione può essere richiesta in quello Stato membro in cui si trovano i beni pignorabili del convenuto. Le norme applicabili all’autorizzazione del procedimento di esecuzione sono quelle dello Stato membro in cui è stato richiesto il procedimento di esecuzione.