Disposizioni generali


Secondo la mentalità giuridica continentale il notaio è sempre un professionista laureato in giurisprudenza e oltre alle autenticazioni redige anche gli atti pubblici aventi ad oggetto negozi giuridici e fatti giuridicamente rilevanti. Dal suo stato giuridico risulta che gli atti notarili sono atti pubblici. Gli atti pubblici vanno redatti secondo le norme processuali previste dalla legge notarile. In caso della violazione delle norme tale atto non può essere considerato atto pubblico che causerebbe anche l’invalidità del negozio redatto con esso. Anche il procedimento di redazione degli atti pubblici è un procedimento non contenzioso ma potrebbe essere considerato atipico poiché non si conclude con un’ordinanza ma con un atto redatto dal notaio. Gli atti notarili vengono redatti su richiesta dei clienti. Il notaio è tenuto a prestare la sua assistenza alla redazione degli atti notarili senza discrezionalità; può rifiutare la sua assistenza qualora sia richiesta ai fini di un’operazione giuridica contraria alla legge o che mira ad aggirare quest’ultima. Il rigetto va redatto in un’ordinanza notarile che può essere impugnata presso il tribunale regionale. In caso di errore materiale l’atto notarile può essere corretto su richiesta delle parti. Tale ordinanza può essere soggetta a un ricorso in appello.

Gli atti pubblici dei negozi giuridici

Negli atti pubblici dei negozi giuridici il notaio attesta con pubblica fede la dichiarazione delle parti comparse davanti a lui con cui esprimono le loro volontà di redazione del negozio giuridico. Dopo un’attenta identificazione il notaio interpreta la volontà delle parti, in caso di negozio unilaterale la volontà della parte, e redige l’atto notarile in conformità a essa. L’atto notarile deve essere sempre letto e spiegato ai clienti.

Il notaio può chiedere l’intervento dell’interprete o dell’interprete della lingua dei segni nel corso della lettura dell’atto notarile. La presenza personale delle parti alla lettura è un requisito necessario per la stesura degli atti notarili. L’obbligazione assunta nell’atto notarile, qualora sia conforme all’articolo 23/A della legge sul procedimento di esecuzione forzata - diventa esecutiva senza procedura giudiziaria ovvero acquisita un carattere analogo a quello di una decisione giudiziaria.

Gli atti pubblici sull’attestazione dei fatti giuridicamente rilevanti

In questi tipi di atti il notaio attesta con pubblica fede con una clausola apposta oppure con un verbale i fatti giuridicamente rilevanti. Tali atti pubblici contengono i fatti notati da egli stesso. L’attestazione non deve essere conforme alla volontà delle parti visto che la sua autenticità risulta proprio dalla circostanza che l’attestazione potrebbe contenere anche dei fatti che potrebbero essere svantaggiosi per la parte richiedente. Le attestazioni sono rilevanti per il loro potere probatorio. Tali attestazioni vengono redatte in due forme: l’attestazione in forma di clausola e quella in forma di verbale.

Le attestazioni redatte in forma di verbale

L’attestazione redatta in forma di verbale è la forma originale delle attestazioni che è molto simile a quella del verbale del tribunale. Tutte quelle attestazioni devono essere redatte in forma di verbale la cui forma le legge non consente espressamente la forma redatta con clausola. Le attestazioni redatte in forma di verbale sono molto diffuse. Le tipiche attestazioni redatte in forma di verbale sono: le notifiche delle dichiarazioni o degli avvisi, le attestazioni delle riunioni o delle decisioni, le attestazioni del protesto di cambiale, di assegno e di altri titoli, ma anche quelle delle acquisizioni di prova, le attestazioni di adempimenti oppure di mancati adempimenti. Appartengono a questa categoria anche i sorteggi perché secondo l’opinione pubblica il notaio è garanzia di un corretto provvedimento.

Le attestazioni redatte in forma di clausola

La legge notarile elenca quelle attestazioni che devono essere redatte in forma di clausola. Mezzo secolo fa tali attestazioni furono redatte in forma di verbale ma dopo un’evoluzione storica a causa della loro diffusione e della medesima struttura di esse sono state semplificate e sono diventate attestazioni redatte in forma di clausola.

Il notaio rilascia attestazione in forma di clausola:

a) sulla conformità della copia dell’atto presentato davanti al notaio

b) sulla correttezza della traduzione,

c) sull’autenticità della firma e della sigla,

d) sulla data della presentazione dell’atto,

e) sul contenuto del registro avente pubblica fede.

Oltre a quanto sopraelencato, il notaio non può rilasciare altre attestazioni redatte in forma di clausola.

Altri procedimenti non contenziosi

I procedimenti notarili svolti nell’ambito dell’attività del potere pubblico del notaio sono procedimenti non contenziosi. Ai sensi dell’art. 172 comma 1 della legge notarile i procedimenti e le decisioni notarili producono effetti analoghi a quelli di un procedimento o di una decisione giurisdizionale. Le decisioni notarili possono essere impugnate con un ricorso in appello presso il tribunale regionale. I seguenti procedimenti sono i classici procedimenti non contenziosi visto che iniziano d’ufficio oppure su istanza delle parti e si concludono sempre con un’ordinanza impugnabile.